PD Colognola ai Colli: Mozione sull'acqua, un bene comune di tutti

venerdì 4 novembre 2011

Mozione sull'acqua, un bene comune di tutti

Ecco il testo integrale della mozione proposta all'ordine del giorno di un prossimo consiglio comunale.

Premesso che:
  • il voto referendario del 12‐13 giugno 2011 ha avuto una straordinaria partecipazione cittadina;
  • la campagna referendaria si è svolta soprattutto sulla gestione pubblica e partecipata dell’acqua, ben consapevoli che la proprietà dell’acqua in sé è già pubblica;
  • l’acqua rappresenta fonte di vita insostituibile per gli esseri viventi;
  • l’acqua costituisce un bene comune dell’umanità, bene comune universale, pubblico, indisponibile, che appartiene a tutti;
  • il diritto all’acqua è un diritto inalienabile: l’acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti;
  • l’accesso all’acqua deve essere garantito a tutti i cittadini con criteri di equità sociale;
  • la caratteristica della fornitura dell’acqua, intesa come priorità rispetto ad ogni altra necessità, come diritto di ogni cittadino, come massima qualità del prodotto, come priorità rispetto la convenienza economica può essere intesa ed attuata solamente da una gestione del servizio da parte di un soggetto pubblico che prioritariamente è deputato al bene comune.
Visti:
  • i referendum che hanno abrogato l’art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.133, come modificato dall’art.30, comma 26 della legge 23 luglio 2009, n.99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” e dall’art.15 del decreto legge 25 settembre 2009, n.135, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea” convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n.166, nel testo risultante a seguito della sentenza n.325 del 2010 della Corte costituzionale;
  • l’abrogazione dell’art. 23 bis che riguarda oltre l’acqua anche altri servizi pubblici (rifiuti, trasporti).
  • la nota Anci del 14 giugno 2011 che cita: “Alla luce delle considerazioni su esposte le amministrazioni si trovano comunque a dover compiere un’analisi dei propri affidamenti ed a verificarne esclusivamente la conformità rispetto ai dettami comunitari.”;
  • la stessa nota Anci del 14 giugno 2011 dove si afferma che: non v’è dubbio che l’abrogazione dell’art.23 bis e la “non rivivescenza” dell’art.113, c 5, TUEL non consentono di immaginare la persistenza di un divieto alla gestione in economica o in azienda speciale;
il Parlamento europeo, con ris. dell’11 marzo 2004:
  • afferma che “non si dovrebbe realizzare la liberalizzazione dell’approvvigionamento idrico (compreso lo smaltimento delle acque reflue) in vista delle caratteristiche spiccatamente regionali del settore e delle responsabilità a livello locale in materia di approvvigionamento di acque potabili”
  • “ritiene che, essendo l’acqua un bene comune dell’umanità, la gestione delle risorse idriche non debba essere assoggettata alle norme del mercato interno
  • afferma che la liberalizzazione nel settore dell’approvvigionamento idrico e del trattamento delle acque “tende a distogliere l’attenzione dai problemi reali e potrebbe mettere in pericolo la sicurezza degli approvvigionamenti”;
l’Assemblea generale delle nazioni unite, con ris. A/64/L.63/Rev.1 del 28 luglio 2010 sul “Diritto umano all'acqua e ai servizi igienico-sanitari di base”

Considerato:
  • l’art.114 della Costituzione italiana, che recita: “La Repubblica è costituita da Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”;
  • l’art.3 del TUEL, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che recita: “il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
  • che a partire dalla promulgazione della Carta europea dell’acqua (Strasburgo 1968) si è affermata a livello mondiale non solo la concezione dell’acqua come “bene comune” per eccellenza, ma anche del suo uso come diritto fondamentale dell’Uomo;
  • il Codice dell’ambiente approvato con D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, che all’art. 144 afferma: “Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future”;
  • pertanto la gestione del servizio idrico integrato oltre a rispondere ai principi di efficienza, efficacia ed economicità deve necessariamente rispondere ai requisiti di accessibilità, universalità e sostenibilità ambientale;
  • la sentenza n. 272 del 27 luglio 2004 la Corte costituzionale è intervenuta nell'ambito della normativa che disciplina i servizi pubblici locali, con la quale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 14, c. 1 e 2, del D.L. 269/2003 ("Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici") in quanto tali norme determinavano un'illegittima compressione dell'autonomia regionale e locale in materia di servizi pubblici locali;
  • la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra le norme abrogate, anche dell'art. 113 bis del D-Lgs. 276/2000 (TUEL), cioè di quell'articolo che disciplinava i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica;
  • la sentenza sopracitata, "il titolo di legittimazione per gli interventi del legislatore statale costituito dalla tutela della concorrenza non è applicabile a questo tipo di servizi, proprio perché in riferimento ad essi non esiste un mercato concorrenziale";
  • il Legislatore statale, in materia di servizi, può legiferare soltanto in riferimento al tema della "tutela della concorrenza", tutto il resto è demandato a livello locale;
  • che il Servizio idrico integrato è un servizio pubblico essenziale, di interesse generale, privo di rilevanza economica, e come tale non soggetto alla disciplina della concorrenza, ma rientrante nella competenza esclusiva della Regione (art. 117 Cost.); per questo il Servizio idrico integrato deve essere gestito con meccanismi che garantiscano la partecipazione sociale in armonia coi principi della Costituzione italiana e comunitari, al fine di realizzare le coesione economica-sociale e territoriale, in considerazione delle specificità locali, perciò ritiene di non poter realizzare secondo le regole della concorrenza e neanche del mercato la gestione del servizio idrico nel proprio territorio per promuovere la solidarietà, garantire la protezione dell'ambiente e della salute;
  • che per quanto sopra detto e al fine di identificare in maniera più compiuta e coerente l’acqua quale bene comune pubblico.

Si propone:

che la seguente mozione impegni il Sindaco, la Giunta e l’Amministrazione comunale tutta, a modificare lo Statuto comunale introducendo il riconoscimento dell’acqua come bene comune pubblico e l’accesso all’acqua come diritto umano fondamentale dichiarando di:
  • riconoscere il Diritto umano all'acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico;
  • confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
  • riconoscere che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale di interesse generale e privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del D.L. 267/2000;
  • nominare la Commissione consigliare con lo specifico compito di integrare e, o, modificare lo Statuto comunale secondo le indicazioni sopra specificate.
I consiglieri
Centro Sinistra Colognola per Tutti
Sebastiano Tosi
Flavio Brentonego

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